ELEZIONI CSPI VOTA UIL SCEGLI LA COERENZA – UIL SCUOLA RUA

ELEZIONI COMPONENTI CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

https://www.miur.gov.it/web/guest/faq10

ELEZIONI CSPI IL 7 MAGGIO. PUBBLICATE LE FAQ
Si svolgeranno il 7 maggio 2024 dalle ore 8.00 alle ore 17.00 le elezioni del
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), indette con ordinanza
ministeriale del 5 dicembre. Sul sito del CSPI sono state pubblicate le FAQ.
Dove vanno apposte le firme dei sottoscrittori? Dove vanno apposte le
autentiche delle firme? È possibile procedere con un’autentica cumulativa?
Le firme dei sottoscrittori vanno apposte all’interno dell’allegato 3. Il formato
dell’allegato (word) consente, infatti, di aggiungere righe e/o colonne, secondo le
esigenze.
A titolo esemplificativo, in calce al suddetto allegato è possibile inserire una tabella
con l’indicazione dei nominativi dei firmatari, le loro firme e l’autentica.
L’autentica può essere anche cumulativa (es. “Il sottoscritto … in qualità di …
attesto che i sig.ri … Tizio, identificato a mezzo documento n. … rilasciato da…;
Caio, identificato a mezzo documento n. … rilasciato da… etc., hanno apposto la
firma in mia presenza. Luogo, data e firma del DS”)
Presentazione delle liste. Il soggetto eventualmente delegato dal
presentatore per la presentazione della lista (es. l’organizzazione
sindacale) può trasmettere un’unica p.e.c. contenente tutte le liste delle
diverse componenti con lo stesso motto?
Si. È possibile, per semplicità organizzativa, che un soggetto sia delegato alla
trasmissione delle liste che hanno lo stesso motto nelle diverse componenti elettive.
In tali casi, per favorire la corretta acquisizione di tutta la documentazione, si invita
a indicare nell’oggetto della mail “PRESENTAZIONE LISTE: MOTTO – COMPONENTI
ELETTIVE.”
Gli allegati devono essere presentati suddividendo le liste per componente elettiva
nell’ordine di cui all’art. 2, comma 2, O.M. e recare la denominazione “LISTA:
MOTTO – COMPONENTE ELETTIVA …”
Si tenga presente che il limite di capienza di ogni p.e.c. in entrata è pari a 100
Megabyte. Nel caso di superamento del limite indicato è possibile effettuare più
invii.
Commissione elettorale di istituto e seggi.
Di norma, in ciascuna istituzione scolastica viene costituito, salvo motivata
eccezione, un unico seggio elettorale (n. 1) che, per semplicità organizzativa
coincide con la commissione elettorale di istituto; i plessi o le sezioni
staccate/associate sono accorpati con la sede centrale.
Solo ove strettamente necessario, è possibile definire ulteriori seggi assegnandovi
un numero progressivo (es., n. 2) laddove, per ragioni logistiche/organizzative, la
commissione elettorale di istituto (seggio n. 1) ritenga che la costituzione di unico
seggio rischi di limitare e/o rendere più gravoso l’effettivo e pieno esercizio del
diritto di voto. Di tale attività va reso conto all’interno dell’allegato 1 – parte prima,
nella sezione “Fatti notevoli intervenuti – Osservazioni e reclami presentati – Varie”,
predisposto dal seggio n.1/commissione elettorale d’istituto. Nell’ambito della
definizione dei seggi va, altresì, indicata l’attribuzione dei relativi elettori.

Composizione della Commissione elettorale di istituto nell’ipotesi in cui è
presente un Dirigente scolastico in reggenza.
Il Dirigente scolastico in reggenza nomina un sostituto nel ruolo di componente di
diritto della commissione elettorale dell’istituto ove egli è reggente.
Rappresentanti di lista. Art. 29 O.M.
Ciascun presentatore può individuare un rappresentante di lista.
Più presentatori possono anche individuare un rappresentante di lista comune per le
liste che hanno lo stesso motto.
La comunicazione dei nominativi può essere delegata da ciascun presentatore (es.
può occuparsi della comunicazione l’organizzazione sindacale) e va inoltrata, con
tempestività, a tutti i soggetti di cui all’art. 29 co. 1 e 2, quindi: CEC, nuclei
elettorali provinciali e regionali, presidenti delle commissioni elettorali di istituto.
Si può procedere alla raccolta delle firme prima che il candidato abbia
ottenuto l’attestazione della qualità di elettore da parte della Commissione
elettorale di istituto?
No.
Al fine di prevenire disagi, si confida nella collaborazione di tutti per l’insediamento
tempestivo delle Commissioni elettorali di istituto che deve avvenire entro il 23
marzo 2024.
Si precisa che tale adempimento può essere effettuato anche in data antecedente.
Per chi deve essere presentato l’allegato 5 O.M.?
L’attestazione di cui all’allegato 5 va compilata:
a) dai candidati inclusi in lista;
b) dai presentatori della lista stessa;
c) da almeno 30 firmatari sottoscrittori appartenenti ad almeno tre regioni diverse.
Il requisito delle tre regioni diverse non è richiesto per i candidati delle scuole di
lingua tedesca, slovena e della Valle d’Aosta.
Quando perverranno alle scuole le schede elettorali?
Successivamente alla fase di pubblicazione delle liste definitive (30 aprile), i modelli
delle schede elettorali per le varie componenti elettive, una volta predisposti dalla
Commissione elettorale centrale, saranno trasmessi e pubblicati sul sito istituzionale
del Ministero.
È possibile concedere una proroga del termine per la presentazione delle
liste?
No.
Il termine ultimo per la presentazione delle liste è il 5 aprile, entro le ore 14:00.
Come si procede alla costituzione dei nuclei elettorali provinciali in assenza
di personale dell’Ambito territoriale provinciale?
Qualora il personale amministrativo dell’ambito territoriale provinciale sia
numericamente insufficiente per la costituzione del nucleo elettorale provinciale,
l’Ambito Territoriale Provinciale interessato chiederà all’Ufficio Scolastico Regionale
di assegnare il personale amministrativo per il tempo necessario ad adempiere alle
attività previste dall’O.M.
Chi compila e trasmette l’allegato 7 O.M.?

L’Allegato 7 è trasmesso dal Nucleo elettorale provinciale, in unico originale, al
Nucleo elettorale regionale tramite p.e.c.. Esso viene compilato sulla base dei dati
pervenuti dalle commissioni elettorali di istituto e contenuti nelle tabelle riassuntive
di cui all’Allegato 1 – parte terza.
Come si compilano le tabelle riassuntive di cui all’Allegato 1 – parte terza
(2a e 2b) O.M.?
La tabella riassuntiva di cui all’allegato 1 – parte terza (2a) va compilata per
ciascuna lista di ciascuna componente elettiva prevista (cfr. nota a piè pagina, n.3,
dell’All.1, parte terza).
Il conteggio definitivo delle schede elettorali di cui all’allegato 1 – parte terza (2b)
va compilato complessivamente per ciascuna componente elettiva prevista (cfr.
nota a piè pagina, n.4, dell’All.1, parte terza).
Da quando è possibile fissare le riunioni di cui all’art. 30 co. 2?
Le riunioni di cui all’art. 30 dell’O.M. possono tenersi a decorrere da trenta giorni
prima delle elezioni (7 aprile) e fino al secondo giorno antecedente a quello fissato
per le votazioni (5 maggio).
In quali elenchi va inserito il personale in assegnazione provvisoria?
Il personale in assegnazione provvisoria va inserito negli elenchi della scuola in cui
presta effettivo servizio.
Dove votano le unità di personale di ruolo delle scuole statali in utilizzo
presso le Scuole europee presenti sul territorio nazionale?
Al pari del personale in servizio all’estero o fuori ruolo, il personale di ruolo delle
scuole statali in utilizzo presso le Scuole europee presenti sul territorio nazionale
può esercitare il proprio diritto di voto presso la sede di ultima titolarità, salvo che
presenti domanda di inserimento negli elenchi degli elettori a diversa commissione
elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all’albo e/o
pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’avviso di avvenuto deposito
degli elenchi provvisori degli elettori.
Il personale contrattualizzato direttamente dalle Scuole europee presenti
sul territorio nazionale ha diritto di voto?
Si, se trattasi di personale docente o ATA di ruolo, ma contrattualizzato dalle scuole
europee. Detto personale eserciterà il proprio diritto di voto in base alle modalità di
cui al punto 15).

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